Garantire che il cancello automatico risponda ai criteri di sicurezza e dell’osservanza delle norme è onere dell’amministratore di condominio.

La preoccupante frequenza con cui si verificano gli incidenti domestici è ormai oltremodo nota. Guasti elettrici, cadute, distrazioni sono tra le cause di infortuni più comuni, tuttavia un numero considerevole di questi episodi sono imputabili ai cancelli: la scarsa manutenzione a cui sono sottoposti ed il loro scorretto funzionamento non di rado provocano sinistri anche molto gravi. Non è raro, infatti, che la guida di un cancello scorrevole sia interrotta o deviata, e può accadere che le ante si sgancino dai cardini. Se i cancelli manuali, dunque, rappresentano un effettivo pericolo potenziale per la sicurezza, necessitano di controlli ancor più frequenti e accurati i cancelli motorizzati: anche questi, infatti, possono sganciarsi dai cardini o deviare il loro regolare percorso rischiando di schiacciare o urtare violentemente qualcuno, ma possono anche non bloccarsi davanti ad un ostacolo rischiando di intrappolare o minare la salvaguardia di chi li utilizza.

I cancelli motorizzati, comunque, rappresentano una comodità a cui non è necessario rinunciare: è, infatti, sufficiente sottoporre queste macchine agli appositi controlli per assicurarne un utilizzo senza rischi per la salute delle persone.

Esiste, a tal proposito, una normativa che prescrive le tempistiche e le modalità delle verifiche: la Direttiva Macchine 2006/42/CE oltre che le norme UNI EN 12453 ed UNI EN 12445, impongono che i cancelli motorizzati siano soggetti a verifiche periodiche che ne decretino il buono stato manutentivo ed il corretto funzionamento. Occorre inoltre riportare sul libretto rilasciato dall’installatore del cancello, l’esito relativo a queste verifiche: gli interventi correttivi da effettuare, le componenti che risultano essere in buono stato e quelle che sarà opportuno sostituire.

Garantire che il cancello automatico risponda ai criteri di sicurezza e dell’osservanza delle norme è onere dell’amministratore di condominio: i danni alle cose o alle persone sarebbero a lui imputabili se egli non fosse in possesso della necessaria documentazione che attesta l’effettuazione delle regolari verifiche richieste dalla disposizione normativa.