Oggi l’ascensore oltre ad essere sempre più uno strumento necessario, anche in ragione dell’innalzamento dell’età media, è considerato da tutti i non addetti ai lavori al pari di un elettrodomestico, di cui si dà per scontato l’incessante funzionamento in piena sicurezza. In realtà, l’ascensore è una scatola di lamiera appesa nel vuoto su cui vengono trasportate più volte al giorno le persone a noi più care, con una tecnologia sempre più sofisticata e che deve soddisfare rigide specifiche tecniche per garantire sempre alti standard di sicurezza richiesti dalla legislazione del nostro paese; tale sicurezza è garantita proprio grazie all’attività di una seria e corretta manutenzione e dal controllo periodico degli ispettori degli Organismi di Certificazione. L’ascensore, essendo una macchina, nonostante la corretta e attenta manutenzione effettuata dalla ditta di manutenzione, la quale effettua almeno due visite manutentive annuali, incaricata per legge dal legale rappresentante (art.15 del DPR 162 come modificato dal D.P.R. 214/2010), è soggetto ad usura di alcuni componenti di sicurezza indispensabili per il suo funzionamento ed in casi più particolari anche alla rottura di tali dispositivi di sicurezza e quindi di conseguenza si deve provvedere alla loro sostituzione.

In Italia abbiamo un parco ascensori molto molto vecchio, cioè una grandissima percentuale di ascensori installati in Italia è stata collaudata prima dell’entrata in vigore del DPR 162 del 1999. In Italia ci sono in esercizio circa un milione di ascensori con alcuni di essi che supera il secolo di funzionamento; in particolare l’età media di circa un terzo degli impianti marcianti in Italia è di circa 50 anni . Solo poco più di un quarto, installato a partire dal luglio 1999, risponde ai moderni requisiti di sicurezza imposti dalla direttiva europea 95/16/CE e dalla nuova direttiva ascensori 2014/33/UE.

A tal proposito, per lavori straordinari eseguiti su impianti datati, cioè, non conformi alla direttiva ascensori e che sono stati collaudati prima dell’entrata in vigore del DPR 162 del 1999, e come suddetto ne sono davvero tanti, nascono molte domande soprattutto in merito ai costi dei lavori

Molto spesso nascono malumori tra il cliente che richiede un preventivo per l’effettuazione dei lavori sul proprio impianto ed il preventivo rilasciato dalla ditta che dovrebbe essere incaricata all’effettuazione dei lavori.

Partendo dal presupposto che la sicurezza non ha costi, ci si chiede spesso cosa sta succedendo?

Forse può sembrare che non sempre le norme siano andate nella direzione giusta, ma occorre prendere atto che il fine ultimo del legislatore, è il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti ascensori, compatibilmente con i progressi in ambito tecnologico e con le esigenze della società.

Ecco che dal 1 ottobre 2021 sono entrate in vigore due nuove norme di trasformazione: la UNI 10411-1:2021 e UNI 10411-2:2021 per modifiche agli impianti esistenti di ascensori e montacarichi elettrici ed idraulici non conformi alla direttiva ascensori.

Uno degli impatti principali dell’entrata in vigore delle nuove norme è la variabile costo dei lavori.

In merito ai costi, oggi, sempre più amministratori di condominio, legali rappresentanti di impianti ascensori, si domandano come mai uno stesso lavoro di trasformazione fatto una decina di anni fa su un impianto ascensore analogo, oggi costa il triplo se non oltre: i motivi sono diversi.

L’inflazione del mercato, l’aumento dei costi della materia prima, l’impatto delle varie agevolazioni per la ristrutturazione (vedi il superbonus 110%, sconto in fattura, etc), non volendo, influiscono non poco sui prezzi dei componenti di sicurezza degli impianti ascensori impattando sul costo totale della ristrutturazione/modifica di un impianto, ma è bene sottolineare che l’impatto maggiore sul costo totale della lavorazione finale della intera trasformazione è dato dall’entrata in vigore delle nuove norme che promuovono sempre più l’incremento dei livelli di sicurezza dei vecchi impianti.

Se qualche decina di anni fa , ad esempio per la sostituzione del quadro elettrico di manovra (per intenderci, “il cervello” dell’impianto ascensore), perché magari malfunzionante, occorreva sostituire ed installare alcuni componenti come richiesto dalla norma di trasformazione in vigore all’epoca dei lavori, spendendo una determinata cifra, oggi per sostituire lo stesso quadro di manovra occorrono, per le variabili di cui sopra menzionate, come richiesto dalla nuova norma UNI 10411-1/2:2021 l’installazione di ulteriori componenti, che prima non occorrevano, vedi ad esempio, se non presente, occorre l’istallazione di un sistema di comunicazione bidirezionale collegato ad un centro di soccorso conformemente alla norma tecnica EN 81-28; ciò copre il rischio che persone intrappolate in cabina non vengano soccorse nel tempo più breve e nel modo migliore; l’installazione di un sistema di livellazione precisa al piano conforme a EN 81-70 (negli ascensori elettrici, in pratica un sistema con inverter), per evitare che gli utenti inciampino nell’entrare o uscire da una cabina non ben livellata al piano; l’installazione di una luce di emergenza in cabina e sul tetto di cabina secondo quanto previsto nella UNI EN 81-20; Installazione di un dispositivo controllo eccesso di velocità della cabina in salita; si deve garantire la precisione di fermata della cabina al piano; in assenza del dispositivo di protezione contro i movimenti incontrollati il gruppo freno deve avere gli elementi meccanici indipendenti e un dispositivo deve controllare il movimento di apertura dello stesso), etc. Componenti che per quanto “poco” possano costare hanno un impatto di centinaia di euro sulla cifra totale dei lavori della trasformazione dell’impianto.

Oppure, ad esempio, per altre modifiche si richiede di installare dispositivi come barriere optoelettroniche a protezione delle persone durante la chiusura di porte automatiche installate prima dell’entrata in vigore delle norme della serie EN 81; oppure l’installazione delle porte di cabina sulle cabine che ne siano attualmente ancora prive; l’adeguamento  degli ascensori idraulici in modo da portarne il livello i sicurezza allo stesso conseguito sugli elettrici già col DM 587/1987 (punti 16, 17, 39, 54, 57, 60, 61, 63, 65, 70 dell’allegato NA alle UNI EN 81-80); infine ad esempio, l’adeguamento dell’illuminazione del locale macchine secondo quanto previsto nella UNI EN 81-20.

È bene sapere da parte del legale rappresentante e della ditta di manutenzione che esegue i lavori straordinari sull’impianto che la modifica potrà essere eseguite ai sensi delle vecchie norme UNI 10411 parti 1 e 2 del 2014 (quindi presumibilmente con costi minori) solo su impianti ante direttiva, cioè collaudati prima dell’entrata in vigore del DPR 162 del 1999 in cui la conferma d’ordine è precedente al 30/09/2021, le modifiche sono state eseguite prima del 30/09/2022 e la data di emissione del DM 37/08 da parte della ditta che ha eseguito le modifiche è antecedente al 30/09/2022

 

Ma quando occorre eseguire lavori all’impianto ascensore? Gli scenari che possono accadere sono i seguenti: durante un normale controllo ispettivo periodico biennale da parte di un ingegnere di un Organismo di Certificazione incaricato dal legale rappresentante dell’impianto, viene prescritta, nel relativo verbale, la sostituzione di un componete di sicurezza, ad esempio a causa della vetustà del componente stesso la cui sostituzione deve essere portata in assemblea e deliberata il prima possibile. In altri casi, l’ispettore, in verifica, durante le prove, riscontra il non funzionamento di uno dei componenti di sicurezza e quindi è costretto ad emettere un verbale negativo (art.14.1 del DPR 162/99 e smi). In questo scenario l’impianto deve essere fermato dal proprietario e dalla ditta di manutenzione e nel contempo da parte dell’organismo viene inviata la comunicazione del fermo impianto agli enti preposti, vedi l’ufficio comunale dove è installato l’impianto, che a sua volta provvederà a comunicare al legale rappresentante il fermo dell’impianto ed alcune volte, (non sempre, molto dipende dai comuni!!), ad inviare gli agenti del locale corpo di polizia municipale a mettere i sigilli allo stesso. Altro possibile scenario potrebbero essere quello che durante una visita di manutenzione ovvero durante il normale funzionamento dell’impianto viene riscontrato un malfunzionamento di uno dei dispositivi di sicurezza dell’impianto. Di fronte ad una situazione di rottura o di malfunzionamento di un dispositivo di sicurezza, in tal caso, la ditta di manutenzione avendo “la responsabilità” affidatagli nella gestione dell’impianto, avvisa il legale rappresentante del pericolo e lo stesso chiede alla ditta di mettere immediatamente in stato di fermo l’impianto per evitare eventuali rischi per la salute degli operatori e degli utilizzatori. Il legale rappresentante incaricherà, successivamente, la ditta a provvedere in tempi ragionevoli alla sostituzione del componente di sicurezza usurato o addirittura rotto. L’impianto viene tenuto fermo fino alla verifica straordinaria che dovrà essere opportunamente richiesta dal legale rappresentante all’Organismo di Certificazione.

In tutti i casi, a seguito di modifiche apportate all’impianto, le nuove caratteristiche devono risultare conformi da idonea documentazione, che deve essere consegnata a lavori conclusi dalla ditta di manutenzione al legale rappresentante dell’impianto.

Il legale Rappresentante dell’impianto, a sua volta, informato dell’ultimazione dei lavori, per la rimessa in esercizio dell’impianto, oltre ad inviare la comunicazione al comune competente per territorio delle parti modificate o sostituite (art. 12.4 del DPR 162 come modificato dal D.P.R. 214/2010), deve incaricare un Organismo di Certificazione (art.14.3 del DPR 162 come modificato dal D.P.R. 214/2010) per l’effettuazione della rimessa in esercizio dell’impianto fornendogli tutta la documentazione necessaria ed i certificati di conformità UE dei componenti di sicurezza sostituiti. L’organismo, accettato l’incarico, nomina un suo ispettore ad uscire ad effettuare una verifica straordinaria sull’impianto, assistito sempre dalla ditta di manutenzione che ha effettuato i lavori (tale ditta potrebbe essere anche differente dalla ditta di manutenzione a cui è affidata la manutenzione obbligatoria dell’impianto). L’ispettore si accerta che i lavori siano stati eseguiti a regola d’arte e che i componenti sostituiti siano conformi con quanto dichiarato nel DM 37/08 dalla ditta di manutenzione che ha eseguito i lavori. Eventuali componenti di sicurezza presenti su un impianto elevatore soggetti a malfunzionamenti e/o a rotture e/o a semplice vetustà dovuta al normale invecchiamento meccanico che potrebbero essere sostituiti sono principalmente: il limitatore di velocità, il motore elettrico, la centralina idraulica, le serrature, il quadro elettrico di manovra, in particolare per questo ultimo, diventato sempre più complesso nelle ultime tipologie di impianto, in cui si è passato da una gestione totalmente elettromeccanica ad una gestione fatta da schede a microprocessori in cui l’elettronica la fa da padrona, oppure una problematica ricorrente sugli impianti tipo elevatori è la perdita di isolamento dei circuiti dell’impianto con conseguenze anche molto gravi per i semplici utilizzatori dell’impianto e non da ultimo incidenti per gli operatori/manutentori dello stesso (vedi ad esempio incidenti causati dall’apertura della porta di piano dell’ascensore con l’assenza dell’impianto al piano stesso). E proprio di fronte ad un incidente di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell’impianto. Per la rimessa in servizio dell’impianto, è necessaria una verifica straordinaria, con esito positivo (art.14.2 del DPR 162 del 1999 e smi).

 

Quindi, in conclusione, “evolvere”, non vuol dire superare quello che è stato a prescindere, ma preservare ciò che è ancora valido tecnicamente, migliorando quello che serve e tutto ciò ha un “costo”.