Il DPR 462/01 richiede di adottare specifiche procedure per impianti di messa a terra e dispositivi di sicurezza contro scariche atmosferiche.

Procedure per la messa in esercizio degli Impianti di terra e dei Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

Con l’entrata in vigore del DPR 462/01 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia d’installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” devono essere adottate le seguenti procedure:

• Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro deve inviare copia della dichiarazione di conformità rispettivamente all’ISPESL e all’Azienda USL competenti per territorio. Dove è operante lo Sportello Unico per le Attività Produttive, detta documentazione deve essere trasmessa a questo ufficio che provvede successivamente all’inoltro ai soggetti competenti di cui sopra.

• La dichiarazione deve essere accompagnata dal modulo di trasmissione sottoscritto dal datore di lavoro e predisposto dall’ISPESL (sezione modulistica – n° 12).

• Non è necessario inviare con la dichiarazione di conformità gli allegati obbligatori previsti dal DM 20/2/1992. Detta documentazione dovrà invece essere conservata presso il luogo ove è installato l’impianto e messa a disposizione dei tecnici che effettueranno le verifiche periodiche o a campione.

• Come previsto dall’art. 3 del DPR 462/01, l’ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, e degli impianti di messa a terra di impianti elettrici. A tal fine per ogni dichiarazione di conformità presentata all’ISPESL ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del DPR 462/01 è dovuto un contributo forfettario di €30, da versare mediante bollettino di c/c predisposto dall’ISPESL, che verrà inviato al datore di lavoro successivamente al ricevimento della pratica. Il predetto contributo è finalizzato alla formazione e alla gestione dell’anagrafe delle dichiarazioni di conformità, in relazione alla puntuale organizzazione del procedimento di selezione del controllo a campione.

• L’articolo 36 del D.L. 162/2019, entrato in vigore il 31/12/2019, ha previsto l’istituzione presso l’Inail di una banca dati informatizzata delle verifiche previste dal DPR 462/2001 (verifiche impianti di terra). Per dar seguito a quanto richiesto dal decreto, INAIL ha predisposto un modello da compilare ed inviare via PEC alle U.O.T. territorialmente competenti, attraverso cui il datore di lavoro indica il nominativo dell’Organismo incaricato delle verifiche periodiche di cui all’art. 4, comma 1 e all’articolo 6, comma 1 del D.P.R. 462/2001. 
Assieme al modello compilato, scaricabile qui di seguito, il datore di lavoro deve inviare anche la dichiarazione di conformità o di rispondenza dell’impianto elettrico dell’azienda. 

Modello comunicazione INAIL

MODIFICHE DI IMPIANTI

Il datore di lavoro deve dare tempestiva comunicazione, all’ISPESL e all’Azienda USL competenti per territorio, delle avvenute modifiche sostanziali agli impianti, presentando copia delle dichiarazione di conformità relativa alle modifiche apportate. Al fine di individuare le modifiche sostanziali, si prega di consultare alla voce “varie” la Circolare ISPESL n. 12988. Il datore di lavoro deve altresì comunicare all’ISPESL e all’Azienda USL la cessazione dell’esercizio degli impianti.

 

RISPOSTE AI QUESITI PIU’ FREQUENTI

 

Dichiarazione di conformità

– A quale dipartimento ISPESL si deve inviare la dichiarazione di conformità con il modello di trasmissione?
Nei dipartimenti periferici aventi competenze nelle provincie in cui è installato.

– Dove si può reperire il modello di trasmissione della dichiarazione di conformità?
Presso gli uffici territoriali dell’ISPESL e dell’ASL/ARPA e/o presso i siti internet di questi ultimi ove disponibili.

– L’invio della dichiarazione di conformità all’ISPESL e alla ASL/ARPA è un obbligo o è facoltativo?
E’ un obbligo.

– A quale sanzione è sottoposto chi non invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL e all’ASL/ARPA?
Chi non ottempera a tale obbligo è sanzionabile da parte dell’organo di vigilanza UPG secondo il D.Lgs 758/94 ai sensi dell’art 331 del C.P.P. Inoltre secondo il D.Lgs 626/94 sono previste sanzioni penali e amministrative fino a €4000. Anche per la mancata effettuazione delle verifiche periodiche si incorre nelle stesse sanzioni.

– In caso di modifiche, ampliamenti di un impianto elettrico bisogna inviare la dichiarazione di conformità all’ISPESL e all’ASL/ARPA?
No, nessun invio di dichiarazione di conformità è richiesto per modifiche e ampliamenti più o meno vasti. L’invio della dichiarazione di conformità a seguito di modifiche, ampliamenti, ecc.

– La dichiarazione di conformità che si invia all’ISPESL e ASL/ARPA deve essere in originale?
E’ preferibile che essa sia inoltrata in originale o copia conforme, anche se è tollerato l’invio in fotocopia. Comunque si ricorda che il modello di trasmissione deve sempre essere firmato in calce.

– Da quando decorre il tempo massimo per l’invio della dichiarazione di conformità all’ISPESL e ASL/ARPA?
La dichiarazione di conformità va inviata entro 30 giorni dalla messa in servizio dell’impianto.

– Quali soggetti devono inviare la dichiarazione di conformità?
Tutti i datori di lavoro in quanto responsabili dei propri dipendenti. Pertanto sono escluse le aziende a conduzione familiare, le abitazioni e i condomini non aventi dipendenti (es. portiere). Si considerano assimilati ai dipendenti i soci lavoratori delle società di persone o cooperative, gli stagisti, o anche chi lavora per apprendere un arte o un mestiere.

– Se due aziende risiedono nello stesso stabile con unico impianto di terra, chi deve inviare la dichiarazione di conformità all’ISPESL e ASL/ARPA?
Entrambi i datori di lavoro sono obbligati a inviare la dichiarazione di conformità relativa alle parti proprie e alla parte comune (dispersore).

– Per un impianto realizzato completamente con apparecchiature di classe II, c’è l’obbligo per il datore di lavoro di inviare la dichiarazione di conformità all’ISPESL e ASL/ARPA?
No, poiché non c’è impianto di terra.

– Per gli impianti di illuminazione pubblica si deve inviare la dichiarazione di conformità all’ISPESL e ASL/ARPA?
Sì, data la presenza solitamente di lavoratori dipendenti comunali. Non rientrando tali impianti nel campo di applicazione della Legge 46/90 per la dichiarazione di conformità fare riferimento alla domanda “ll datore di lavoro può far effettuare le verifiche periodiche previste dal DPR 462/010 da un professionista non appartenente a un Organismo Abilitato?”

– Per gli impianti che non rientrano nella Legge 46/90 come si può assolvere all’obbligo della dichiarazione di conformità (es. impianti di illuminazione pubblica, impianti di protezione dai fulmini negli stabilimenti industriali, ecc.)?
In questi casi l’installatore dovrà fornire una dichiarazione di conformità nella quale dichiara che l’impianto è stato realizzato e verificato ai sensi della Legge 186/68.

– Cosa deve fare chi ha già inviato a suo tempo i modelli A e/o B?
Non deve inviare nessuna documentazione all’ISPESL e alla ASL/ARPA, ma deve far effettuare la verifica periodica da un Organismo Abilitato qualora fossero passati 2 o 5 anni (periodicità di verifica) dall’invio dei modelli suddetti o dall’ultima verifica.

– Cosa deve fare il datore di lavoro dopo aver inviato la dichiarazione di conformità?
Deve farsi effettuare le verifiche periodiche secondo le scadenze previste.

ISPESL, ASL/ARPA e Organismi Abilitati

– Che cosa verificano l’ISPESL, le ASL/ARPA e gli Organismi Abilitati?
L’ISPESL effettua le verifiche a campione sugli impianti di terra e scariche atmosferiche di nuova installazione. L’ASL/ARPA effettua l’omologazione degli impianti elettrici con pericolo di esplosione. Le verifiche periodiche degli impianti di terra, scariche atmosferiche e impianti elettrici con pericolo di esplosione possono essere effettuate sia dagli Organismi Abilitati che dalle ASL/ARPA

– Il datore di lavoro può far effettuare le verifiche periodiche previste dal DPR 462/01 dalla ditta installatrice dello stesso impianto?
No, le verifiche periodiche previste dal DPR 462/01 sono di esclusiva competenza degli Organismi Abilitati e ASL/ARPA.

– ll datore di lavoro può far effettuare le verifiche periodiche previste dal DPR 462/010 da un professionista non appartenente ad un Organismo Abilitato?
No, le verifiche previste dal DPR 462/01 sono di esclusiva competenza degli Organismi Abilitati e ASL/ARPA

– Può un Organismo Abilitato svolgere attività di consulenza sugli impianti?
No, le verifiche periodiche previste dal DRP 462/01 sono di esclusiva competenza degli Organismi Abilitati e ASL/ARPA.

DPR 689/59 e scariche atmosferiche

– Per quali strutture è obbligatorio l’invio della dichiarazione di conformità dell’impianto di scariche atmosferiche?
Per i camini industriali, le strutture metalliche e tutte quelle attività elencate nel DPR 689/59, per le quali in base alla valutazione del rischio dei fulmini risulta necessaria la protezione dalle scariche atmosferiche.

– Un edificio a più di un piano dove siano presenti oltre 500 persone appartenenti alla stessa ditta, rientra nelle attività elencate nel DPR 689/59?
Sì, vedere allegato tab. B del DPR 689/59.

– Un edificio a più di un piano contenente 500 persone appartenenti alla stessa ditta, suddiviso in due strutture indipendenti, rientra nelle attività elencate nel DPR 689/59?
No, tale attività non rientra in quelle elencate nella tab. B del DPR 689/59 (vedi allegato).

– Le scuole devono avere l’impianto di protezione contro i fulmini?
Solo se in relazione alla valutazione del rischio (vedi CEI 81-1 e 81-4), risulta necessario.

– Le scuole per le quali risulta necessario l’impianto di protezione dai fulmini, devono inviare la dichiarazione di conformità all’ISPESL e ASL/ARPA?
In genere no, a meno che detta scuola non sia identificabile in una delle attività elencate nella tab. B del DPR 689/59 (es. edificio a più di un piano con la presenza di oltre 500 persone).

– La dichiarazione di conformità dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche di uno stabilimento industriale rientrante negli ambienti con rischio di esplosione, deve essere inviata all’ISPESL?
Si, se l’attività rientra in quelle elencate nella tab. B del DPR 689/59.

– Quali strutture metalliche devono essere protette dai fulmini?
Strutture metalliche di grandi dimensioni e quelle strutture metalliche per le quali risulta dal grafico della guida CEI 64-17.

Verifiche impianti di messa a terra: periodicità

– Con che intervallo di tempo bisogna far verificare gli impianti di terra e scariche atmosferiche?
Gli impianti di terra e scariche atmosferiche devono essere normalmente verificati ogni 5 anni a eccezione di quelli installati nei cantieri, locali a uso medico e ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali è richiesta una verifica biennale.

– La periodicità delle verifiche da quale data decorre?
Ci sono due interpretazioni secondo la prima la periodicità biennale e quinquennale va calcolata rispetto alla data riportata sulla dichiarazione di conformità. Per la seconda, invece la data di periodicità va calcolata rispetto a quella di messa in servizio dell’impianto. Comunque la seconda interpretazione è la più diffusa.

– Con riferimento alla domanda precedente se l’ISPESL effettua la verifica a campione si può calcolare la periodicità della verifica dalla data di questa?
A tal proposito si riporta un parere espresso dal Dipartimento Omologazione e Certificazione dell’ISPESL “Anche se si riconosce una differenza di obiettivi fra verifica a campione dell’ISPESL e verifica periodica, si ritiene che la verifica effettuata dall’ISPESL comprenda tutti gli accertamenti tecnici, misure e prove che sono effettuate nella verifiche periodiche. Pertanto, la periodicità della verifica, come obbligo del datore di lavoro, potrebbe essere calcolata a decorrere dalla data di verifica a campione fatta dall’ISPESL”.

– Quali sono gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio?
La valutazione degli ambienti a maggior rischio in caso di incendio viene effettuata in base ai parametri riportati nella norma CEI 64-8/7, nella maggior parte dei casi si identificano con le attività sottoposte al controllo dei VV.F. elencate nell’allegato A del Dpr 151/11 anche se non esiste una corrispondenza biunivoca.

– Qual è la periodicità delle verifiche per gli impianti di terra nelle centrali termiche?
Se la centrale termica utilizza gas (es. GPL, metano, ecc..) e se l’apparecchiatura è conforme alla Direttiva ATEX relativa, ad esempio centrali termiche ad uso civile e assimilato, l’ambiente non è considerato pericoloso e pertanto la periodicità è quinquennale. Se la centrale termica utilizza sostanze combustibili (es. gasolio, olio combustibile, carbone, ecc.) e se la classe del compartimento antincendio è maggiore di 30, l’ambiente si deve classificare come a maggior rischio in caso di incendio e pertanto la periodicità sarà biennale. Tutto ciò vale anche per le cucine.

– Qual è la periodicità della verifica per l’impianto di terra in uno studio medico che non utilizza apparecchi elettromedicali con parti applicate al paziente?
Anche se l’impianto non richiede requisiti particolare rientrando negli ambienti a uso medico, la periodicità deve essere biennale.

– Qual è la periodicità della verifica per l’impianto di terra in un centro estetico?
Secondo la norma CEI 64-8/7 i locali a uso estetico sono assimilabili a locali a uso medico e pertanto la periodicità è biennale.

– Qual è la periodicità della verifica per l’impianto di terra in un locale dove si svolge attività di parrucchiere?
Essendo ambiente ordinario la periodicità è quinquennale. Nel caso in cui si utilizzassero apparecchi a uso estetico, la periodicità diverrebbe biennale essendo assimilabile a un locale a uso estetico.

– Qual è la periodicità della verifica per l’impianto di terra di un ambulatorio veterinario?
Essendo l’ambulatorio veterinario assimilabile a un locale a uso medico (norma CEI 64-8/7) la periodicità è biennale.

– Qual è la periodicità della verifica per l’impianto di una palestra?
Essendo un ambiente ordinario la periodicità è quinquennale. Nel caso in cui si svolgano anche attività di riabilitazione fisico-motoria, massaggi e/o trattamenti con apparecchiature a uso estetico, la periodicità diverrebbe biennale (vedi Appendice B norma CEI 64-7/8 allegata).

– Qual è la periodicità della verifica per l’impianto di terra in una azienda agricola e/o zootecnica?
Essendo un ambiente ordinario la periodicità è quinquennale.

Verifiche impianti di messa a terra: documentazione necessaria

– Cosa deve fare il datore di lavoro nel caso in cui venga scelto a campione dall’ISPESL?
Deve seguire le istruzioni dettategli dal Dipartimento territoriale. Tali istruzioni vengono normalmente inviate per lettera unitamente al bollettino postale per il pagamento delle competenze ISPESL.

– Il datore di lavoro può rifiutare la verifica dell’ISPESL nel caso in cui abbia effettuato la verifica periodica?
No, nel caso in cui il datore di lavoro abbia già effettuato la verifica periodica prima dei termini previsti per legge è obbligato ad acconsentire alla verifica se scelto dall’ISPESL.

– Che cosa deve mettere a disposizione del verificatore il datore di lavoro?
Il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore tutta la documentazione tecnica necessaria per la verifica e il personale preposto per essa.

– Negli impianti con obbligo di progetto quale documentazione il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore ai fini della verifica degli impianti a terra?
Per poter procedere alla verifica degli impianti di terra negli impianti con obbligo di progetto, si ritengono essenziali almeno le seguenti documentazioni con i relativi dati tecnici (tratte dalla tab. A-1 della Guida CEI C02):

– Relazione tecnica-specialistica:
• Dati del sistema elettrico, tipo di alimentazione, ecc..
• Criteri di dimensionamento dell’impianto di terra
• Misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti
• Scelta del tipo di impianti e componenti in relazione ai parametri elettrici e condizioni ambientali

– Elaborati grafici:
• Schemi di sistema (per gli impianti elettrici)
• Schemi elettrici (quadri elettrici MT e BT principali e secondari)
• Schemi planimetrici (impianto di terra, ubicazione dei quadri elettrici principali e destinazione d’uso locali)

– Tabelle e diagrammi di coordinamento delle protezioni (per la protezione dai guasti a terra):
• Tipi di dispositivi di protezione
• Curve di intervento
Ulteriori documentazioni potrebbero essere necessari per impianti complessi.

– Negli impianti senza obbligo di progetto quale è la documentazione minima che il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore ai fini della verifica degli impianti di terra?
Per poter procedere alla verifica degli impianti di terra negli impianti senza obbligo di progetto, si ritengono essenziali almeno le seguenti documentazioni con i relativi dati tecnici:

– Elaborati grafici:
• Schemi dell’impianto elettrico
• schemi elettici (quadri elettrici BT principali e secondari)
• schemi planimetrici (impianto di terra, ubicazione dei quadri elettrici principali e destinazione d’uso locali)

Cantieri

– E’ obbligatorio denunciare all’ISPESL e ASL/ARPA le strutture metalliche (ponteggi e / o gru) presenti nei cantieri ch richiedono la protezione dalle scariche atmosferiche?
Sì, indicando nel modulo di trasmissione della dichiarazione di conformità la presenza di tale impianto e il numero di strutture.

– I cantieri rientrano nel campo di applicazione della Legge 46/90?
Sì.

– Per i cantieri c’è l’obbligo di progetto?
No.

Verifiche impianti di protezione contro fulmini: documentazione necessaria

– Quale documentazione il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore ai fini della verifica degli impianti di protezione contro i fulmini?
Per la verifica degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, si ritengono necessarie le documentazioni previste dalla norma CEI 81-1 e CEI 81-4. In particolare esse consistono in:
• Valutazione del rischio dovuto al fulmine
• Progetto esecutivo dell’ LPS esterno e interno

Verifiche ISPESL

– Cosa deve fare il datore di lavoro nel caso in cui a seguito della verifica dell’ISPESL vengano riscontrate delle mancanze?
Per la verifica degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, si ritengono necessarie le documentazioni previste dalla norma CEI 81-1 e CEI 81-4. In particolare esse consistono in:
• Valutazione del rischio dovuto al fulmine
• Progetto esecutivo dell’ LPS esterno e interno

– In caso di verifica dell’ISPESL il datore di lavoro quando deve farsi effettuare la verifica periodica da parte dell’ASL/ARPA o Organismo Abilitato?
Nessun parere da parte dei Ministeri competenti è stato dato in merito. Si ritiene comunque la verifica dell’ISPESL di contenuti tecnici almeno pari alla verifica periodica, per questo i tempi di effettuazione della verifica periodica possono essere calcolati dalla data di effettuazione della verifica ISPESL.

– I Funzionari dell’ISPESL effettuano controlli sulle dichiarazioni di conformità durante la verifica?
Sì, perché la dichiarazione di conformità è atto omologativo.

Installazione e progettazione impianti elettrici e di protezione scariche atmosferiche

– Quali sono le responsabilità dell’impresa installatrice nel caso in cui emetta una dichiarazione di conformità non veritiera?
In caso di dichiarazioni di conformità false l’installatore incorre in crimini di natura penale.

– Quali responsabilità ha l’installatore se realizza un impianto non conforme?
Le responsabilità possono essere civili e penali secondo la gravità e le conseguenze delle non conformità rilevate. Si ricorda che la Legge 46/90 prevede sanzioni amministrative fino a € 5000 e la possibilità della sospensione del registro della C.C.I.A.A. nei casi di reiterate violazioni.

– Un installatore che esegue un impianto con progetto sbagliato è in qualche modo responsabile?
E’ responsabile solo nei casi in cui gli errori progettuali sono evidenti e rientrano nelle competenze e capacità tecniche dell’installatore.

– Un professionista che realizza un progetto sbagliato può incorrere in sanzioni?
Oltre alla responsabilità penale in caso di infortunio (D.Lgs 626/94), per progetti non conformi alla regola dell’arte la Legge 46/90 prevede provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti.

– Chi può progettare gli impianti elettrici e di protezione dai fulmini?
Secondo una circolare ISPESL gli ingegneri e i periti con specializzazione in elettrotecnica ed elettronica industriale.

– Chi deve valutare la necessità della realizzazione dell’impianto di protezione dai fulmini?
Trattandosi di una valutazione di rischio, come prescritto nel D.Lgs 626/94, spetta al datore di lavoro che l’affiderà a sua volta a un tecnico di adeguata competenza.

– L’installatore alla fine della realizzazione dell’impianto deve anche verificarlo?
Sì, infatti la legge 46/90 prevede che l’impianto venga controllato ai fini della sicurezza e della funzionalità eseguendo le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

– L’installatore a seguito della verifica prevista dalla Legge 46/90 deve produrre dei rapporti di prova?
Non c’è l’obbligo, ma è auspicabile secondo la Guida CEI 0-3 “Legge 46/90 – Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità”, che tale documentazione venga prodotta.