La messa in esercizio di ascensori, montacarichi, piattaforme per disabili deve essere pervenuta al Comune, entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto.

Sapete cosa fare per la messa in esercizio di un nuovo ascensore?

La messa in esercizio degli ascensori, dei montacarichi, delle piattaforma per disabili o comunque di tutti gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera i 0,15 m/s deve essere comunicata al Comune competente per territorio, entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto rilasciata dall’installatore, indicando:

  • l’indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto;
  • la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate ed il tipo di azionamento dell’impianto;
  • il nominativo o la ragione sociale dell’installatore o del fabbricante dell’impianto;
  • la copia della dichiarazione di conformità CE dell’impianto;
  • la ditta abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, a cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto; la quale dovrà provvedere a mezzo di personale abilitato e fornito di certificato rilasciato dal Prefetto;
  • il soggetto (quali l’Azienda Sanitaria Locale “A.S.L.” o un Organismo Notificato) che ha accettato l’incarico di effettuare le verifiche periodiche sull’impianto.

 

Avete affidato, così come previsto dall’art.13 del DPR 162/99, l’incarico per l’espletamento delle verifiche periodiche?

Vi ricordiamo che gli impianti, oltre essere sottoposti a regolari manutenzioni, devono essere sottoposti ad una verifica periodica, ogni due anni, da parte dell’ASL competente per territorio o Arpa, se previsto dalle disposizioni regionali, o da un Organismo di certificazione Notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della direttiva 2014/33/CE per la valutazioni di conformità di cui all’allegato V o VIII nonché all’attività di ispezione ai sensi del Dpr 162/99, o da Organismi di ispezione “di tipo A” accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori ai sensi della norma UNI CEI ISO/IEC 17020:2012.

Per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole la verifica periodica spetta, invece, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio mentre per gli ascensori ad uso pubblico la normativa assegna le verifiche alla Direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al riguardo, il proprietario dell’impianto o il suo legale rappresentante devono garantire il rispetto della periodicità biennale. Se, a seguito dell’ispezione periodica viene rilasciato un verbale con esito negativo, il soggetto che ha eseguito la verifica periodica deve comunicare l’esito al competente ufficio comunale che dispone il fermo dell’impianto.

Nel caso in cui, nonostante l’ordinanza di fermo, l’ascensore venga mantenuto in esercizio, la polizia amministrativa procederà a carico del Proprietario o del suo legale rappresentante, ai sensi dell’art. 650 del C.P.

Una volta eseguiti i lavori necessari per rimuovere le prescrizioni evidenziate in sede di verifica periodica, il Proprietario dovrà richiedere una Verifica straordinaria. Per la rimessa in servizio dell’impianto è necessaria una verifica straordinaria, con esito positivo.

Quando deve essere richiesta la verifica straordinaria?

Il proprietario dell’impianto o il suo legale rappresentante devono richiedere la verifica straordinaria nei seguenti casi:

  1. a seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, dopo aver ottemperato a tutti i lavori necessari;
  2. dopo un incidente, anche se non seguito da infortunio, con immediata sospensione dell’esercizio dell’ascensore;
  3. dopo ogni modifica costruttiva dell’impianto, non rientrante nell’ordinaria e straordinaria manutenzione.
    Ad esempio: sostituzione del macchinario, del gruppo cilindro pistone, del quadro di manovra, delle porte
    di piano, della cabina, del cambiamento di velocità, del tipo di azionamento, dei dispositivi di sicurezza e di altri componenti principali, della portata e della corsa.

Nei casi richiamati Il proprietario dell’impianto o suo legale rappresentante devono:

  • vietare di porre o mantenere in esercizio gli impianti se prima non siano state effettuate le operazioni in precedenza illustrate. In caso contrario dopo l’eventuale accertamento di responsabilità civile nonché penale a carico del proprietario dell’immobile il Comune ordina l’immediata sospensione del servizio;
  • In caso di modifiche sugli impianti assicurarsi di ottenere tutta la documentazione da parte del soggetto che ha effettuato le trasformazioni, ai sensi del DM 37/2008;
  • Inviare la comunicazione delle modifiche effettuate al Comune competente per territorio (Sportello Unico) e al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.
  • Incaricare in forma scritta un Organismo Notificato di sua fiducia tra quelli già visti dall’art. 13 del Dpr 162/99 per l’esecuzione della verifica straordinaria (art. 14 comma 3 del DPR 162/99);
  • Mettere a disposizione dell’Organismo Notificato incaricato della verifica straordinaria, una copia di tutta la documentazione necessaria per l’esecuzione della verifica,