In questo articolo affrontiamo un aspetto estremamente importante nell’ambito delle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro: quello delle verifiche sulle attrezzature di Lavoro, in base ai disposti dell’articolo 71 del Decreto Legislativo 81/2008.

La Legge obbliga il datore di lavoro a sottoporre determinate attrezzature di lavoro, a controlli periodici necessari a valutarne l’effettivo stato di conservazione e la stessa efficienza per tutelare la sicurezza del personale.

 

Quali attrezzature sono soggette alle verifiche periodiche

Le attrezzature soggette alle verifiche periodiche previste dal Decreto Legislativo 81/08 art. 71, sono quelle espressamente indicate nell’Allegato VII.

Per comodità vengono suddivise in 3 macro-categorie:

 

Attrezzature per Sollevamento Cose
In questa categoria rientrano gru a torre, gru su autocarro, autogru, gru a struttura limitata, gru a ponte e a portale, carrelli semoventi a braccio telescopico, argani e paranchi, idroestrattori.

 

Attrezzature per Sollevamento Persone
È il caso di piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonna, carri agricoli per la raccolta della frutta, ascensori e montacarichi da cantiere, scale aeree a inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili, ponti sospesi.

 

Attrezzature a pressione
Per quest’ultima categoria si fa riferimento a generatori di vapore, recipienti di gas e vapore.

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Primo controllo e verifiche periodiche

Cosa deve fare il datore di lavoro?
Il datore di lavoro che mette in servizio un’attrezzatura di lavoro deve darne comunicazione immediata all’Inail (ex Ispesl) territorialmente competente, che assegna un numero di matricola identificativo dell’attrezzatura e lo comunica al datore di lavoro.
Successivamente, il datore di lavoro deve fare richiesta entro i termini previsti, per sottoporre l’attrezzatura alle visite periodiche, classificate come prima verifica e verifiche successive alla prima.
La prima delle verifiche periodiche deve essere richiesta all’Inail (ex Ispesl) territorialmente competente. Le verifiche periodiche successive alla prima devono essere richieste alle Asl o ai soggetti abilitati. 
La prima delle verifiche periodiche deve essere effettuata entro 45 giorni dalla richiesta.

 

La prima delle verifiche periodiche
Prima della scadenza del termine per l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro deve richiedere all’Inail territorialmente competente l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche.
In particolare, per i carrelli a braccio telescopico, le piattaforme autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere e gli idroestrattori a forza centrifuga, già messi in servizio alla data del 23 maggio 2012, la richiesta di prima verifica periodica costituisce anche adempimento dell’obbligo di comunicazione all’Inail (ossia la “vecchia” domanda di immatricolazione e relativo libretto).

 

Come richiederla

All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale Inail può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare direttamente la verifica entro 45 giorni. Il datore di lavoro individuerà tale nominativo tra quelli iscritti in un apposito elenco messo a disposizione dei datori di lavoro a cura dell’Inail.
Per la prima delle visite periodiche la modulistica, l’elenco dei soggetti abilitati e il tariffario sono consultabili sul sito dell’Inail diviso per Regione di appartenenza.

Si passa poi alle varie verifiche periodiche.

 

VERIFICA PERIODICA: Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. Con la periodicità prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. n.81/08 e prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro incarica per l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, alla Asl competente per territorio o a un soggetto abilitato , pubblico o privato, tra quelli iscritti nell’elenco regionale

Verifiche Attrezzatura di Lavoro

Chi deve eseguire i controlli di manutenzione

Secondo la norma i controlli devono essere eseguiti da un tecnico competente, ciò significa personale in possesso delle conoscenze adeguate a rilevare anomalie o a dichiarare l’assenza di condizioni di sicurezza relativamente alle attrezzature.

Teoricamente anche il datore di lavoro può eseguire le verifiche periodiche.

Questo però lo espone, in caso di incidente, al rischio di dover dimostrare che l’attrezzatura era in ordine in base alle norme di sicurezza.

Un’eventualità gravosa e che viene sconsigliata. È bene che siano ditte specializzate a occuparsi di questi aspetti.

 

Gli obblighi del datore di lavoro

Gli obblighi del datore di lavoro sono quelli di provvedere al controllo di tutte le attrezzature presenti in azienda e rientranti nell’Allegato VII del Decreto Legislativo 81/2018.

Occorre tenere presente la suddivisione tra:

 

Attrezzature nuove e non ancora immatricolate

Nel caso di acquisto di un’attrezzatura di lavoro rientrante nell’elenco previsto dalla norma, il datore di lavoro deve comunicare all’ufficio INAIL competente la messa in servizio della stessa, allegando la Dichiarazione CE di Conformità della macchina e seguendo lo scrupoloso iter successivo.

 

Attrezzature già immatricolate

Se le attrezzature presentano già il numero di matricola INAIL/ISPESL e relativa scheda tecnica o libretto, il datore di lavoro – secondo le periodicità indicate dall’Allegato VII -dovrà richiedere al Soggetto Abilitato l’esecuzione della verifica periodica successiva.

 

Attrezzature messe in esercizio da oltre 20 anni

Per le attrezzature con più di 20 anni il datore di lavoro è tenuto a sottoporle a un’indagine supplementare al fine di individuare eventuali vizi, difetti o anomalie creatisi nel corso degli anni o a seguito di usura.

 

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